La EUDisability Card diventa realtà nei 27 Stati dell’Unione Europea.

Grazie alla Direttiva Europea nr. 2841 del 14 Novembre 2024 entro il 2028 entrerà in vigore una carta che dà la possibilità ad ogni cittadino comunitario con disabilità di muoversi all’interno dell’Unione, potendo usufruire di una serie di agevolazioni comuni per tutti. Fino ad adesso ciò era possibile in solo 8 Stati.
Le motivazioni
La creazione di una società autenticamente inclusiva rappresenta una sfida cruciale per i paesi di tutto il mondo. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso, è fondamentale sviluppare una serie di normative universalmente riconosciute ed applicate da tutti, che siano capaci di abbattere le barriere burocratiche e culturali che ancora separano i vari Stati membri. Solo con la cooperazione internazionale si può favorire e facilitare la mobilità delle persone in un clima di rispetto e comprensione reciproca tra le diverse nazioni.
Basandosi su questi criteri imprescindibili di uguaglianza di trattamenti, la Comunità Europea ha sancito la creazione di una carta che garantisca alle persone con disabilità una serie di riconoscimenti. Come si evince nell’Art.1, comma a, la nuova normativa permette, sostituendo di fatto la certificazione cartacea o i verbali accertanti lo status utilizzati fino ad ora, di usufruire delle stesse agevolazioni dei cittadini con disabilità dello Stato comunitario ospitante, nel caso si decida di viaggiare all’interno dell’Europa, garantendo “parità di accesso a qualsiasi condizione speciale e trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture a titolo gratuito offerti e riservati” ad essi.
Un passo importante considerando che fino ad oggi era lasciata piena discrezionalità ai singoli Stati di garantire al turista gli stessi diritti del cittadino con disabilità residente.
Nella Direttiva si legge che tale possibilità è da ritenersi applicata per soggiorni brevi; rimane tuttavia discrezione dello Stato ospitante prolungare l’applicazione del servizio.
I Diritti nello specifico.
La carta offre a chi ne fa domanda:
- la possibilità di un accesso agevolato ai servizi ed alle strutture, grazie a sconti o ingressi gratuiti a musei, siti storici, concerti, spettacoli culturali, strutture sportive o servizi pubblici;
- la possibilità di aver un riconoscimento della propria disabilità in ogni stato dell’Unione che si visita, così da avere un trattamento equo, uguale a quello dei residenti del paese ospitante;
- la possibilità di aver accesso, tramite il contrassegno di parcheggio, anche ad aree dedicate di interesse comune come supermercati, ospedali, ecc.;
- la possibilità di utilizzare le strutture di parcheggio riservate, avere per esse esenzioni o riduzioni tariffarie ed in taluni casi anche per gli accompagnatori o i facenti funzione di accompagnatore personale.
- la possibilità di usufruire in particolari circostanze di permessi di sosta speciale, se permettono una facilitazione nella mobilità.
Chi può beneficiare della carta e come può fare per ottenerla
Pochi e semplici step permettono alle persone con disabilità interessate di vedersi rilasciata la Disability card, la cui durata è decennale o almeno fintanto persistono le condizioni di disabilità nel soggetto richiedente.
Per ottenere la tessera e il contrassegno per il veicolo si deve seguire la normale procedura nello Stato di appartenenza per l’ottenimento del riconoscimento della propria disabilità. Una volta ottenuta, o se già in possesso, la persona deve fare domanda alle autorità competenti, nel caso italiano all’INPS, in modalità online o in presenza, oppure rivolgendosi ad associazioni quali ANFFAS, ANMIC, UIC ed ENS.
Possono richiedere la Carta ed il contrassegno gli invalidi civili di maggior età con una invalidità maggiore del 67%, gli invalidi minorenni, coloro che hanno indennità di accompagnamento o che hanno una certificazione ai sensi della Legge 104/92, Art.3 comma 3, coloro che sono affetti da cecità o sordità civili, le persone invalide sul lavoro in percentuale maggiore del 35% o che hanno diritto all’assistenza, personale e continuativa, i soggetti inabili alle mansioni (stante Legge 379/1955, del DPR 73/92 e DPR171/2011) e inabili(stante Legge 274/1991, art.13 e Legge 335/1995, art.2) ed infine i cittadini ai quali spetta la titolarità di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
Le persone che hanno una attestazione cartacea precedente all’anno 2010 o hanno documenti verbalizzati emessi da Regioni/Province autonome della Val d’Aosta e Trento e Bolzano, devono produrre i suddetti documenti all’atto della domanda, allegando al contempo una dichiarazione di responsabilità sulla conformità all’originale.
Gioietta Lucaccini
Photo tratta da Orizzonte Scuola