L’Angolo di Barbara

Barbara Costanzo

Ciao, sono Barbara, lavoro come amministratrice del personale, sono laureanda in giurisprudenza e portatrice di SMA2.

La mia vita mi ha insegnato che la disabilità è un valore, non un limite ai sogni, alla dignità o alla possibilità di costruire il proprio futuro. Ma mi ha anche insegnato quanto sia ancora difficile vivere in una società che troppo spesso parla di inclusione senza praticarla davvero.

Ho scelto di far parte del Disability Pride Toscana perché credo nei diritti, nel rispetto e nella libertà di ogni persona. Vorrei usare la mia esperienza e la mia voce per abbattere pregiudizi, costruire maggiore consapevolezza e ricordare che nessuno dovrebbe sentirsi escluso o invisibile.

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03/08/26

Prefazione

Ci sono sentenze che risolvono una controversia e altre che affermano un principio destinato a lasciare un segno nella tutela dei diritti fondamentali. La decisione del Tribunale di Napoli sul diritto di una persona con atrofia muscolare spinale a ottenere la carrozzina prescritta dagli specialisti appartiene a questa seconda categoria.

Per troppo tempo molte persone con disabilità si sono scontrate con procedure amministrative che hanno privilegiato il contenimento della spesa rispetto alla valutazione delle reali esigenze cliniche e funzionali. Quando un ausilio viene considerato soltanto come una voce di bilancio, si rischia di dimenticare che esso rappresenta, in realtà, uno strumento indispensabile per esercitare diritti costituzionalmente garantiti: il diritto alla salute, all’autonomia, alla mobilità, all’inclusione sociale e alla piena partecipazione alla vita della comunità.

La sentenza del Tribunale di Napoli ricorda con forza che la persona deve tornare al centro del sistema sanitario. Non basta fornire un ausilio qualsiasi: occorre garantire quello realmente appropriato, individuato sulla base delle condizioni cliniche, delle capacità residue, dell’ambiente di vita e del progetto di autonomia della persona.

Questo articolo nasce con l’obiettivo di analizzare il significato giuridico e sociale di una decisione che potrebbe rappresentare un importante punto di riferimento per il futuro dell’assistenza protesica in Italia. Non si tratta soltanto della storia di una vittoria individuale, ma dell’affermazione di un principio di civiltà giuridica: i diritti fondamentali non possono essere limitati da un tariffario quando è in gioco la dignità della persona.

L’auspicio è che questa pronuncia contribuisca a promuovere una cultura fondata sull’appropriatezza delle cure, sulla personalizzazione degli interventi e sul pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla normativa che disciplina i Livelli Essenziali di Assistenza. Perché una società realmente inclusiva non misura il valore delle persone dal costo degli ausili di cui hanno bisogno, ma dalla capacità delle proprie istituzioni di garantire a ciascuno pari dignità, libertà e opportunità.



Non è soltanto una vittoria giudiziaria. È l’affermazione di un principio destinato a incidere profondamente sul rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e le persone con disabilità: la salute non può essere compressa entro i limiti di un tariffario quando ciò compromette l’autonomia, la dignità e l’inclusione sociale della persona.

La recente decisione del Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto il diritto di Christian Durso, persona affetta da atrofia muscolare spinale (SMA), a ottenere integralmente la carrozzina elettronica verticalizzante prescritta dagli specialisti, rappresenta uno dei più importanti pronunciamenti degli ultimi anni in materia di ausili personalizzati.

Per troppo tempo numerose persone con disabilità si sono sentite rispondere che il dispositivo richiesto “non rientra nel nomenclatore” oppure che “la ASL può autorizzare soltanto quanto previsto dal tariffario”. Questa sentenza dimostra invece che il parametro decisivo non è il costo dell’ausilio, bensì la sua appropriatezza clinica.

Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, non consiste esclusivamente nell’accesso alle cure mediche, ma comprende anche tutti quei presidi che consentono alla persona di vivere con la massima autonomia possibile. Allo stesso modo, l’articolo 3 della Costituzione impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza sostanziale dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Una carrozzina non è un semplice mezzo di trasporto: per molte persone rappresenta la possibilità di studiare, lavorare, costruire relazioni sociali e partecipare pienamente alla vita della comunità.

A rafforzare tale impostazione interviene anche l’articolo 38 della Costituzione, che garantisce alle persone con disabilità il diritto all’assistenza sociale necessaria, mentre l’articolo 2 riconosce e tutela i diritti inviolabili della persona, imponendo il dovere di solidarietà.

Sul piano internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce il diritto alla piena partecipazione sociale e all’autonomia individuale. In particolare, l’articolo 20 tutela la mobilità personale, prevedendo che gli Stati garantiscano l’accesso agli ausili e alle tecnologie assistive necessarie, mentre l’articolo 26 promuove l’abilitazione e la riabilitazione attraverso strumenti adeguati alle esigenze della persona.

Anche la normativa nazionale va nella stessa direzione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), stabilisce che l’assistenza protesica deve garantire dispositivi appropriati rispetto alle condizioni cliniche dell’assistito. Il nomenclatore tariffario costituisce certamente uno strumento organizzativo, ma non può trasformarsi in un limite assoluto quando il presidio standard non è in grado di soddisfare i bisogni sanitari della persona.

Proprio questo è il cuore della decisione del Tribunale di Napoli. I giudici hanno evidenziato che la ASL non aveva dimostrato, con un’adeguata valutazione tecnica, l’equivalenza tra la carrozzina autorizzata e quella prescritta dagli specialisti. Non era stata effettuata alcuna analisi comparativa né era stata fornita una motivazione idonea a spiegare perché funzioni fondamentali come la verticalizzazione, il basculamento elettronico, la reclinazione completa, l’elevazione della seduta e i sistemi elettronici antiribaltamento dovessero essere considerate superflue.

Il giudice ha invece riconosciuto che la carrozzina richiesta rappresentava l’unico ausilio realmente capace di garantire autonomia funzionale, sicurezza e inserimento sociale, ordinando alla ASL Napoli 1 Centro di sostenerne integralmente il costo.

La portata di questa decisione va ben oltre il singolo caso. Essa riafferma che il principio di appropriatezza clinica prevale su una lettura meramente contabile dell’assistenza sanitaria. Gli ausili devono essere personalizzati perché ogni persona presenta condizioni fisiche, ambientali e sociali differenti. Una carrozzina apparentemente simile a un’altra può determinare differenze enormi nella possibilità di vivere una vita indipendente.

Questa sentenza potrebbe rappresentare un punto di svolta anche per migliaia di cittadini che ogni anno si vedono negare ausili indispensabili perché ritenuti troppo costosi o non perfettamente coincidenti con quelli previsti dal nomenclatore. Il messaggio che arriva dal Tribunale di Napoli è chiaro: la tutela della salute e della dignità della persona non può essere subordinata a valutazioni esclusivamente economiche.

Investire in un ausilio realmente appropriato significa, inoltre, ridurre complicanze cliniche, ricoveri, lesioni da postura, necessità assistenziali e costi futuri per il Servizio sanitario nazionale. Ciò che può sembrare un maggiore investimento iniziale diventa spesso un risparmio nel medio e lungo periodo, oltre a garantire un beneficio inestimabile: la possibilità per una persona con disabilità di vivere con autonomia, libertà e pari opportunità.

La decisione del Tribunale di Napoli non riconosce semplicemente il diritto a una carrozzina. Riconosce il diritto della persona a non essere definita dai limiti di un tariffario, ma dalle proprie esigenze, dalla propria dignità e dal proprio progetto di vita. È questo il significato più profondo della personalizzazione degli ausili: non un’eccezione, ma l’applicazione concreta dei principi costituzionali e dei diritti umani.

22/07/26

Prefazione

Ci sono notizie che durano il tempo di un titolo e altre che impongono una riflessione. Quella che ha coinvolto la Nazionale Italiana di Powerchair Football appartiene alla seconda categoria. Non riguarda soltanto una squadra rimasta a terra, ma il rapporto tra diritti, dignità e inclusione in un Paese che si definisce civile.

Quando una persona con disabilità incontra ostacoli nell’esercizio di un diritto fondamentale, non si può parlare di un semplice inconveniente. Ogni barriera, materiale o organizzativa, rappresenta un fallimento del sistema e un arretramento dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Questo articolo nasce con l’obiettivo di andare oltre la cronaca, analizzando una vicenda che solleva interrogativi giuridici, istituzionali e morali. Perché l’inclusione non si misura nei discorsi celebrativi o nelle campagne di sensibilizzazione, ma nella capacità concreta di garantire a ogni cittadino gli stessi diritti, le stesse opportunità e la stessa dignità.

Una società è davvero inclusiva solo quando nessuno resta indietro. E quando a restare a terra è una squadra che rappresenta l’Italia, la domanda non è soltanto chi abbia sbagliato, ma se il nostro sistema sia davvero all’altezza dei valori che afferma di difendere.



Una Nazionale pronta a rappresentare l’Italia. Mesi di allenamenti, sacrifici e aspettative. Poi, a pochi passi dall’imbarco, lo stop. Non un problema meteorologico né un guasto tecnico, ma l’impossibilità di trasportare le carrozzine elettriche indispensabili agli atleti della Nazionale Italiana di Powerchair Football.

Sarà l’indagine avviata dalle autorità competenti ad accertare le responsabilità di quanto accaduto. Ma un punto è già evidente: quando una persona con disabilità non può viaggiare perché il sistema non è in grado di garantire la sua partecipazione, non si è di fronte a un semplice disservizio. È un episodio che coinvolge diritti fondamentali.

Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 tutela espressamente i diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Il suo obiettivo è garantire la non discriminazione e l’assistenza necessaria affinché possano viaggiare su basi di uguaglianza con tutti gli altri passeggeri.

A rafforzare questo principio vi è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, che impone agli Stati di assicurare piena partecipazione, accessibilità e pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, compreso lo sport e la mobilità. L’articolo 9 richiama il principio dell’accessibilità, mentre l’articolo 30 tutela il diritto delle persone con disabilità a partecipare alle attività sportive su base di uguaglianza con gli altri.

Anche la Costituzione italiana offre una chiave di lettura precisa. L’articolo 3 impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza sostanziale dei cittadini; l’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona; l’articolo 32 tutela la salute, che comprende anche il benessere psicofisico e la possibilità di una piena inclusione nella vita sociale.

Le carrozzine elettriche non sono semplici bagagli. Sono strumenti essenziali per esercitare libertà fondamentali. Senza di esse un atleta non perde soltanto un volo: perde la possibilità di rappresentare il proprio Paese, di competere e di vivere pienamente la propria autonomia.

Questa vicenda non riguarda soltanto una squadra paralimpica. Riguarda il modo in cui una società interpreta la disabilità. Se l’accessibilità viene considerata ancora un’eccezione da gestire anziché un diritto da garantire, significa che il problema non è soltanto organizzativo, ma culturale.

Lo sport insegna ogni giorno che i limiti possono essere superati. Le istituzioni, i gestori aeroportuali e le compagnie aeree hanno il dovere di fare altrettanto. Perché i diritti non possono dipendere dalla disponibilità di spazio in stiva, né essere subordinati a inefficienze organizzative.

Quando resta a terra una carrozzina, non si ferma soltanto un atleta. Si ferma, almeno per un momento, la credibilità di uno Stato che ha scelto di riconoscere l’inclusione come principio giuridico e costituzionale.ia 

27/06/26

Prefazione

Le Costituzioni non sono testi immutabili: evolvono insieme alla società, riflettendone i valori, le conquiste e la crescente tutela dei diritti fondamentali. Anche il linguaggio costituzionale assume un ruolo centrale, perché le parole non si limitano a descrivere la realtà, ma contribuiscono a definirla.

La proposta di modifica dell’articolo 38 della Costituzione rappresenta un momento significativo nel percorso di riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. L’eliminazione del termine “minorati”, ormai superato sul piano culturale e giuridico, e l’introduzione di una formulazione coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea testimoniano la volontà di adeguare la Carta costituzionale ai principi di uguaglianza, dignità e inclusione.

Questo articolo analizza il significato della riforma, il suo fondamento giuridico e il valore che essa può assumere nel promuovere una società più rispettosa dei diritti e della piena partecipazione di ogni persona.



La Costituzione italiana potrebbe presto compiere un importante passo in avanti nel riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge costituzionale, a prima firma del senatore Antonio Guidi, che modifica l’articolo 38 della Costituzione eliminando il termine “minorati” e introducendo una formulazione fondata sul riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.

Il testo approvato stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce il diritto delle persone con disabilità all’autonomia, all’inserimento sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità. Si tratta di un cambiamento che supera una concezione esclusivamente assistenziale della disabilità e pone al centro la persona, la sua dignità e il pieno esercizio dei diritti fondamentali.

La proposta si inserisce in un percorso già tracciato dal diritto internazionale ed europeo. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 2009, riconosce le persone con disabilità come titolari di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, promuovendo autonomia, inclusione e pari opportunità.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rappresenta un punto di riferimento essenziale. L’articolo 21 vieta ogni forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sulla disabilità, mentre l’articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure volte a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. La formulazione proposta per il nuovo articolo 38 richiama chiaramente questi principi, rafforzando il collegamento tra la Costituzione italiana e il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali.

L’approvazione unanime in Commissione rappresenta un segnale politico significativo, perché dimostra come il riconoscimento della dignità delle persone con disabilità possa costituire un terreno di condivisione tra forze politiche diverse. Tuttavia, trattandosi di una legge di revisione costituzionale, il percorso parlamentare non è concluso: il testo dovrà essere approvato secondo la procedura prevista dall’articolo 138 della Costituzione prima di entrare definitivamente in vigore.

Le parole della Costituzione hanno un valore giuridico e culturale. Eliminare un termine ormai superato come “minorati” significa adeguare la Carta all’evoluzione del diritto e della società. Ma il vero obiettivo resta quello di trasformare i principi costituzionali in diritti concretamente esigibili, attraverso politiche che garantiscano accessibilità, inclusione, istruzione, lavoro, vita indipendente e piena partecipazione alla vita sociale.

La riforma rappresenta quindi un passaggio importante: non soltanto un aggiornamento del linguaggio, ma l’affermazione di una visione della disabilità fondata sui diritti, sull’uguaglianza sostanziale e sulla piena cittadinanza.

10/06/26

Prefazione

Le barriere architettoniche non sono semplici ostacoli materiali. Sono il segno tangibile di una distanza che ancora separa milioni di cittadini dal pieno esercizio dei propri diritti. Nonostante decenni di leggi, promesse e impegni istituzionali, troppe persone con disabilità continuano a incontrare difficoltà che limitano la loro autonomia e la loro partecipazione alla vita sociale.

La vicenda che vede protagonista l’attivista Giacomo Andrea Sicurello non riguarda soltanto un confronto mancato con un rappresentante delle istituzioni. Rappresenta, piuttosto, la voce di chi da anni chiede ascolto, risposte e interventi concreti. Una richiesta che attraversa governi, legislature e amministrazioni, senza distinzione di colore politico.

Questo articolo nasce dalla convinzione che l’accessibilità non sia una questione settoriale, ma un parametro attraverso cui misurare il grado di civiltà di una società e la capacità della politica di trasformare i diritti riconosciuti dalla legge in diritti realmente esigibili nella vita quotidiana.


«Sono quarant’anni che aspettiamo risposte». È questa, secondo il racconto dell’attivista Giacomo Andrea Sicurello, la vera questione che avrebbe voluto porre al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il suo recente passaggio ad Agrigento.

Una frase che racchiude il sentimento di molte persone con disabilità e delle loro famiglie, costrette ancora oggi a fare i conti con ostacoli che limitano la libertà di movimento e l’accesso ai servizi essenziali. Non si tratta soltanto di gradini, marciapiedi o edifici inaccessibili, ma di diritti che troppo spesso rimangono sulla carta.

Secondo Sicurello, l’obiettivo era aprire un confronto sul tema dell’accessibilità e comprendere quale ruolo sia riservato all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito dei grandi investimenti infrastrutturali annunciati negli ultimi anni. Una domanda che nasce dall’esperienza quotidiana di chi continua a incontrare difficoltà negli spostamenti, nell’accesso agli uffici pubblici, ai trasporti e agli spazi della vita sociale.

«Quarant’anni di attesa» non rappresentano soltanto un dato temporale, ma il simbolo di una distanza tra gli impegni annunciati e la realtà vissuta da molti cittadini. In questo arco di tempo si sono susseguiti governi, amministrazioni, programmi e promesse, mentre numerose città italiane continuano a presentare criticità che rendono difficile l’autonomia delle persone con disabilità.

Abbattere le barriere architettoniche non significa concedere privilegi a una minoranza, ma garantire diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Ogni rampa realizzata, ogni marciapiede reso accessibile, ogni edificio pubblico adeguato rappresenta un passo verso una società più giusta, inclusiva e rispettosa della dignità di tutti i cittadini.

La vicenda raccontata da Sicurello assume un significato che va oltre il singolo episodio. Quando una persona con disabilità chiede spiegazioni su come verranno impiegate le risorse destinate alle infrastrutture, non sta avanzando una richiesta particolare: sta domandando se anche lei, finalmente, potrà beneficiare di interventi che rendano il territorio accessibile e fruibile.

Per troppo tempo il tema dell’accessibilità è stato affrontato come una questione secondaria, da rinviare a tempi migliori o da affrontare soltanto in occasione di ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. Eppure l’accessibilità non è un favore, né una concessione. È una condizione necessaria affinché tutti i cittadini possano esercitare pienamente i propri diritti.

Le città moderne non si misurano soltanto dalla qualità delle opere che realizzano, ma dalla capacità di renderle utilizzabili da tutti. Una stazione senza barriere, un marciapiede percorribile, un edificio pubblico accessibile non migliorano la vita esclusivamente delle persone con disabilità, ma quella dell’intera collettività.

La questione riguarda anche la responsabilità di chi amministra la cosa pubblica. La politica non può limitarsi ad annunciare investimenti o inaugurare opere: ha il dovere di garantire che tali interventi siano realmente accessibili a tutti i cittadini. La stessa Costituzione italiana richiama questo principio all’articolo 3, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedendone il pieno sviluppo della persona umana.

A questo si aggiunge l’articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, e l’articolo 38, che tutela i cittadini in condizioni di disabilità attraverso misure di assistenza e inclusione. Sul piano legislativo, la Legge 104 del 1992 rappresenta uno dei principali strumenti di tutela dei diritti delle persone con disabilità, mentre la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18 del 2009, riconosce l’accessibilità come presupposto essenziale per la piena partecipazione alla vita sociale.

Per questo motivo il tema delle barriere architettoniche non può essere considerato una questione marginale o rinviabile. Quando l’accessibilità viene trascurata non si realizza soltanto un ritardo amministrativo: si rischia di compromettere l’effettivo esercizio di diritti che l’ordinamento riconosce come fondamentali.

La domanda posta da Sicurello rimane dunque aperta e merita una risposta concreta: dopo quarant’anni di attese, quanti altri anni dovranno trascorrere prima che l’abbattimento delle barriere architettoniche diventi una priorità effettiva e non soltanto un obiettivo dichiarato? Perché il vero problema non è la mancanza di norme o di promesse, ma la distanza che ancora separa i principi dalla realtà quotidiana vissuta da milioni di cittadini italiani.

27/05/26

Prefazione

Dietro ogni ausilio negato non c’è soltanto una pratica burocratica respinta, ma una persona privata della propria autonomia, della libertà di movimento e della possibilità di vivere pienamente la propria quotidianità. È per questo che la recente ordinanza del Tribunale di Sciacca assume un significato che va oltre il singolo caso: ricorda alle istituzioni che il diritto alla salute e all’inclusione sociale non può essere subordinato a logiche economiche.

Quando un presidio sanitario indispensabile viene negato a chi ne ha diritto, non si crea soltanto un disagio materiale, ma una vera barriera alla dignità della persona. La legge italiana, dalla Costituzione alla Legge 104, tutela chiaramente questi diritti, imponendo allo Stato e alle aziende sanitarie il dovere di garantire strumenti necessari all’autonomia e alla partecipazione sociale delle persone con disabilità.

 


 

Ancora una volta è stato necessario l’intervento della magistratura per garantire un diritto che dovrebbe essere automatico: quello alla mobilità e alla dignità di una persona con grave disabilità.

Il Tribunale di Sciacca ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti dell’ASP di Agrigento disponendo il rilascio immediato di un propulsore di spinta elettronico, presidio sanitario fondamentale per consentire al beneficiario di muoversi in autonomia sia dentro casa che negli spazi pubblici.

Secondo quanto emerge dal ricorso, il dispositivo era stato negato nonostante le certificazioni mediche attestassero la necessità dell’ausilio per garantire una vita dignitosa e una reale inclusione sociale.

Una decisione che richiama direttamente i principi sanciti dall’articolo 32 della Costituzione italiana, che tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo, ma anche la Legge 104 del 1992, nata per garantire integrazione sociale, autonomia personale e pari opportunità alle persone con disabilità.

Il caso si inserisce inoltre nel quadro dei LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza previsti dal DPCM 12 gennaio 2017, che obbligano il Servizio Sanitario Nazionale a fornire ausili e presidi indispensabili alla mobilità e all’autonomia dei cittadini aventi diritto.

Per il giudice, negare un presidio sanitario essenziale non significa soltanto ritardare una pratica amministrativa: significa compromettere concretamente la libertà di movimento, la partecipazione sociale e la qualità della vita della persona disabile.

Da anni associazioni e legali denunciano comportamenti analoghi da parte di diverse ASP italiane, accusate di subordinare diritti fondamentali a logiche di contenimento della spesa pubblica.

Il provvedimento del Tribunale di Sciacca rappresenta quindi non solo una vittoria individuale, ma anche un richiamo preciso alle istituzioni: i diritti delle persone con disabilità non possono essere trattati come costi da ridurre.

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